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Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione

Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata [ 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c. ] che dai legittimari [ 536 c.c. ] e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [ 458 c.c. ].

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne . Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario [ 484 ss., 564, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26254/2008

A norma dell’art. 557, primo comma, c.c., l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell’azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull’accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce.

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Cass. civ. n. 4358/1985

La disciplina del terzo comma dell’art. 557 c.c., secondo cui i donatari non possono chiedere la riduzione né approfittarne, riguarda solo i donatari ed i legatari non legittimari; pertanto, l’azione di riduzione è esperibile anche dal donatario legittimario, il quale, ai sensi del secondo comma dell’art. 564 c.c., è obbligato (salva espressa dispensa) ad imputare alla propria porzione di legittima le donazioni e i legati ricevuti, con la conseguente impossibilità di richiedere la riduzione di alcuna donazione (o disposizione testamentaria) ove l’importo di quanto ricevuto per i titoli predetti superi quello della quota di legittima spettantegli.

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Cass. civ. n. 6270/1984

La clausola, con la quale il testatore preveda la «caducazione» delle proprie disposizioni in caso d’impugnazione del testamento da parte dell’erede, non vale a privare quest’ultimo del diritto di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva, essendo essa fissata direttamente dalla legge quale limite alla volontà del testatore medesimo, né può impedirgli di chiedere l’accertamento della simulazione della vendita di determinati beni, al fine della loro inclusione nel patrimonio relitto e della loro successiva divisione.

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Cass. civ. n. 1114/1982

Il creditore del de cuius è privo dell’interesse idoneo a legittimare il suo intervento ex art. 105 c.p.c. nel processo per azione di riduzione esperita dal legittimario, ove questi abbia accettato l’eredità con il beneficio dell’inventario, poiché in tale ipotesi, quegli, a norma dell’art. 557 c.c., non può proporre in via surrogatoria l’indicata azione o approfittarne. Né detto interesse è ravvisabile in previsione di una eventuale decadenza dell’erede dal beneficio, giacché in tal caso l’estensione della responsabilità dello stesso coinvolgerebbe tutto il suo patrimonio e non soltanto i beni ottenuti mediante l’azione di riduzione, né in relazione ai vantaggi derivanti al creditore del de cuius dall’esperimento vittorioso dell’azione in questione da parte dell’erede beneficiato, trattandosi di vantaggi postulanti l’insufficienza del patrimonio personale del medesimo a sopportare i pesi riflettentisi su di esso in alcune evenienze relative all’eredità beneficiata (art. 492 c.c.) e comunque connessi ad un incremento del patrimonio del debitore, configurante di per sé un interesse del creditore generico e di mero fatto.

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Cass. civ. n. 905/1978

L’accettazione dell’istituzione di erede universale non estingue o preclude nell’accettante legittimario il diritto avente a oggetto la quota di riserva né il suo esercizio, a meno che l’accettazione della chiamata più ampia abbia assunto, per le circostanze in cui è fatto o per le modalità da cui scaturisce, il valore di rinuncia alla situazione soggettiva collegata alla qualità di legittimatario. Pertanto — fuori dell’indicata ipotesi di rinuncia — il legittimatario, che ha accettato l’istituzione di erede universale, può, al fine di conseguite la quota di riserva, provare in giudizio con testimoni o mediante presunzioni, senza limiti, la simulazione assoluta del negozio dispositivo, lesivo di detta quota, posto in essere dal de cuius.

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