14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20143 del 3 settembre 2013
Testo massima n. 1
Il legittimario leso può rinunciare all’azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge.
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Testo massima n. 2
In considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal “de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.
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