Art. 521 – Codice civile – Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524 ss.c.c.].

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769 ss. c.c.] o domandare il legato [649 ss. c.c.] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536 ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 37064/2022

Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti.

Cass. civ. n. 11832/2022

In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.

Cass. civ. n. 24317/2020

La rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione, rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. Nè rileva l'opposta tardività della rinunzia all'eredità.

Cass. civ. n. 15871/2020

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa).

Cass. civ. n. 13639/2018

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

Cass. civ. n. 9225/2017

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..