10 Gen Art. 522 — Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime [ 565 c.c. ] la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [ 467 ss. c.c. ] e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8021/2012
In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce “ipso iure” a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l’acquisto per accrescimento consegue all’espansione dell’originario diritto all’eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l’ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all’eredità diviene irrevocabile.
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