10 Gen Art. 520 — Rinunzia condizionata, a termine o parziale
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [ 1353 ss. c.c. ] o a termine [ 1184 c.c. ] o solo per parte [ 475 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2119/1974
Il negozio unilaterale di rinunzia all’eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l’attribuzione a favore di quest’ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all’eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.
Cass. civ. n. 723/1973
L’accertamento della simulazione di una compravendita e della nullità per vizio di forma della dissimulata donazione di un immobile fra padre e figlio, entrambi poi deceduti, può essere chiesta nei confronti dell’erede dell’accipiens da altro figlio del donante ancorché costui, essendo sopravvissuto al donatario, avesse dichiarato di rinunziare all’eredità del medesimo, ivi compreso il suddetto immobile; infatti la rinunzia ai propri diritti da parte del legittimario pretermesso si configura come rifiuto opposto alla offerta di un potere giuridico fatta dalla legge nell’orbita del fenomeno della successione mortis causa e pertanto non è causalmente preordinata al trasferimento o anche soltanto alla dismissione di diritti reali su beni.
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