14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2119 del 13 luglio 1974
Posted at 16:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il negozio unilaterale di rinunzia all’eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l’attribuzione a favore di quest’ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante [ effetto ulteriore ] e non la semplice perdita del diritto all’eredità [ effetto tipico del negozio adottato ], deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]