14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 723 del 14 marzo 1973
Testo massima n. 1
Il primo comma dell’art. 1415 c.c. intende proteggere, in vista della libera circolazione dei beni, l’affidamento fatto dal terzo acquirente sulla validità del titolo del suo autore e pertanto si applica soltanto in favore di chi acquisti dal titolare apparente sulla base del negozio simulato. Ne consegue che è opponibile la simulazione degli atti di acquisto del de cuius al legittimario, il quale acquista i beni del defunto in base ad una relazione d’indole generale con la persona o col patrimonio del medesimo, senza alcuna derivazione diretta, quanto al singolo bene, fra il titolo di acquisto del titolare apparente e quello dell’acquirente successivo.
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Testo massima n. 2
L’accertamento della simulazione di una compravendita e della nullità per vizio di forma della dissimulata donazione di un immobile fra padre e figlio, entrambi poi deceduti, può essere chiesta nei confronti dell’erede dell’accipiens da altro figlio del donante ancorché costui, essendo sopravvissuto al donatario, avesse dichiarato di rinunziare all’eredità del medesimo, ivi compreso il suddetto immobile; infatti la rinunzia ai propri diritti da parte del legittimario pretermesso si configura come rifiuto opposto alla offerta di un potere giuridico fatta dalla legge nell’orbita del fenomeno della successione mortis causa e pertanto non è causalmente preordinata al trasferimento o anche soltanto alla dismissione di diritti reali su beni.
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