10 Gen Art. 633 — Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare [ 588 ] possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva [ 638, 646 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 23278/2013
In materia di testamento, la clausola “si sine liberis decesserit” non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un’istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato, sicché la clausola è valida solo quando abbia tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre è nulla quando venga impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissaria, vietata dalla legge, occorrendo, al riguardo, un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.
Cass. civ. n. 18219/2013
La presenza in un testamento di una clausola condizionale è rivelata non tanto dalla sua formulazione letterale e dalla sua collocazione nel contesto del negozio, quanto dal carattere intrinseco del fatto cui è subordinata l’efficacia della disposizione, indipendentemente dalle parole adoperate dal testatore. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione del giudice di merito, che, con motivazione congrua e logica, aveva qualificato in termini condizionali, anziché modali, la clausola di assistenza, mediante la quale il testatore riferiva dell’impegno dell’istituito “ad assistermi per tutta la vita per qualsiasi necessità io vada incontro”).
Cass. civ. n. 19463/2005
In tema di successione testamentaria, le condizioni sospensive o risolutive apposte all’istituzione di erede, secondo le previsioni dell’art. 633 c.c., sono quelle che la fanno dipendere dal caso o dal fatto del terzo (condizione casuale) o dalla volontà dell’erede (condizione potestativa), ma non da quella del testatore, in quanto, affinché si abbia una disposizione di ultima volontà e si realizzi un negozio mortis causa è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva del suo autore, non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte.
Cass. civ. n. 12936/1993
Deve ritenersi lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia a conseguire la quota di legittima di una diversa eredità.
Cass. civ. n. 3196/1993
Nell’indagine intesa ad accertare se la condizione apposta dal testatore alla istituzione d’erede si risolva in una indebita coartazione oppure in un assecondamento della volontà dell’istituito, si deve avere esclusivo riguardo ai propositi ed alle attitudini che quest’ultimo abbia manifestato al testatore allo scopo di conseguire la disposizione in suo favore e di evitarne la successiva revoca, non essendo rilevanti la riserva mentale ed ogni altro stato soggettivo difforme dall’apparenza da lui creata.
Cass. civ. n. 102/1986
La condizione sospensiva, apposta a una disposizione testamentaria, di contrarre matrimonio con persona appartenente alla stessa classe sociale dell’istituito, è lecita, e, quindi, perfettamente valida ed efficace, in quanto lascia al beneficiario un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione e non importa alcuna limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all’ordine pubblico. Né detta condizione contrasta con gli artt. 3 e 29 Cost.,perché di tali norme, quella dell’art. 29, la quale stabilisce che il matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha esclusivo riguardo alla posizione dei medesimi nell’ambito della famiglia, mentre l’art. 3, il quale sancisce il principio dell’eguaglianza, tende a una finalità (compenetrazione delle classi sociali) estranea alla questione dei limiti di validità della condizione testamentaria.
[adrotate group=”7″]