10 Gen Art. 632 — Determinazione di legato per arbitrio altrui
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo [ 664, 1349, 1473 c.c. ] di determinare l’oggetto o la quantità del legato [ 664 c.c. ].
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [ 770 c.c. ], anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 191/1970
La norma di cui all’art. 632, comma primo, c.c., che commina la nullità della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo la determinazione dell’oggetto e della quantità del legato non è estensibile all’ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum.
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