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Art. 631 — Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

Art. 631 — Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario [ 632, 664 c.c. ], ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare [ 588 c.c. ] in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo [ 1473 c.c. ] tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti [ 600 c.c. ] determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato [ 699 c.c. ].

Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [ 456 c.c. ], dopo avere assunto le opportune informazioni [ 751 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3082/1993

La norma di cui al secondo comma dell’art. 631 c.c. che, in esplicita deroga al principio generale dettato dal primo comma dello stesso articolo, prevede la validità della disposizione testamentaria a titolo particolare con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione, è una norma di stretta interpretazione, non applicabile al di là delle ipotesi in essa specificamente contemplate, tal che non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il testatore abbia attribuito all’esecutore testamentario la facoltà di procedere a suo libito ad imprecisati e generici cambiamenti delle disposizioni testamentarie già indicate.

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Cass. civ. n. 1928/1982

In ipotesi di chiamata all’eredità subordinata alla condizione dell’aggiunta del cognome del testatore al proprio entro un determinato termine dall’apertura della successione, con la previsione, per il caso di mancato avveramento della condizione, della devoluzione di tutto il patrimonio relitto allo Stato, qualora risulti l’intento del de cuius di affidare i propri scopi (connessi al verificarsi di detta condizione) ed il beneficio al primo chiamato alla mera discrezione della pubblica amministrazione, senza alcun obbligo a calice, di quest’ultima di attivarsi per la realizzazione dell’evento dedotto in condizione, si configura la nullità della disposizione testamentaria, ove il testatore abbia in tal modo consapevolmente inteso rimettere all’arbitrio del secondo chiamato la designazione dell’erede (art. 631, primo comma, c.c.), ovvero la nullità — quanto al termine —della condizione perché illecita (art. 634 c.c.) ove il testatore abbia posto una condizione realizzante, nella sostanza, la fattispecie vietata di cui all’art. 631, primo comma, citato.

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