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Art. 664 — Adempimento del legato di genere

Art. 664 — Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [ 653 c.c. ], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [ 1178 c.c. ]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo [ 631 c.c. ], questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631 [ 666 c.c.; 751 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 143/1975

La domanda di adempimento di un legato alternativo di genere, rivolta all’erede beneficiato, idonea a rendere attuale il dovere di prestazione unitamente al dovere di scelta da parte dell’obbligato, può ritenersi utilmente proposta solo dopo la verificatasi definitività dello stato di graduazione.

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