Art. 664 – Codice civile – Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [653 c.c.], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [1178 c.c.]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo [631 c.c.], questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631 [666 c.c.; 751 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 143/1975
La domanda di adempimento di un legato alternativo di genere, rivolta all'erede beneficiato, idonea a rendere attuale il dovere di prestazione unitamente al dovere di scelta da parte dell'obbligato, può ritenersi utilmente proposta solo dopo la verificatasi definitività dello stato di graduazione.