14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 626 del 17 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di successioni mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell’art. 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell’art. 443, secondo comma c.c., dalla sua convertibilità, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato ‘e terzo assistito, in una prestazione di dare [ corresponsione di un assegno pecuniario ], affinché il modus, non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto cosi come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta.
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