10 Gen Art. 690 — Obblighi dei sostituiti
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo VI – Delle sostituzioni > Sezione I – Della sostituzione ordinaria
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti [ 647 c.c. ], a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale [ 676, 677 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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