Art. 677 – Codice civile – Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi [523, 565 ss. c.c.] e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato [662 c.c.] subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [676 c.c.].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere [648 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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