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Art. 678 — Accrescimento nel legato di usufrutto

Art. 678 — Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a più persone è legato un usufrutto [ 667, 698, 978 ss. c.c. ] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [ 675 c.c. ], l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto [ 982 c.c. ].

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà [ 1014 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24108/2011

In tema di usufrutto congiuntivo – quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell’usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari – anche l’atto “inter vivos” a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall’atto costitutivo.

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