10 Gen Art. 678 — Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto [ 667, 698, 978 ss. c.c. ] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [ 675 c.c. ], l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto [ 982 c.c. ].
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà [ 1014 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 24108/2011
In tema di usufrutto congiuntivo – quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell’usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari – anche l’atto “inter vivos” a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall’atto costitutivo.
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