Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8911 del 4 maggio 2016

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8911 del 4 maggio 2016

Testo massima n. 1

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario o, qualora sia concesso “pro quota” ad una pluralità di soggetti [ e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l’accrescimento a favore dei superstiti ], quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l’usufruttuario, peraltro, con atto “inter vivos”, può cedere il suo diritto [ o la quota a lui spettante ] per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione “mortis causa” ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest’ultimo.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze