14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8911 del 4 maggio 2016
Testo massima n. 1
A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario o, qualora sia concesso “pro quota” ad una pluralità di soggetti [ e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l’accrescimento a favore dei superstiti ], quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l’usufruttuario, peraltro, con atto “inter vivos”, può cedere il suo diritto [ o la quota a lui spettante ] per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione “mortis causa” ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest’ultimo.
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