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Art. 675 — Accrescimento tra collegatari

Art. 675 — Accrescimento tra collegatari

L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari [ 649 ss. c.c. ] ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà [ 688 c.c. ] e salvo sempre il diritto di rappresentazione [ 467 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3746/1994

La domanda diretta all’accertamento del diritto di accrescimento tra collegatari di uno stesso bene ex art. 675 c.c. a causa della premorienza di uno di essi rispetto al testatore, senza che sia in discussione la validità del legato, né il conseguimento del possesso del bene oggetto di esso (art. 649 c.c.), deve essere proposta soltanto nei confronti di chi concretamente contesti tale pretesa, non ricorrendo la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell’erede del testatore, ancorché in presenza del suo interesse alla devoluzione della quota del collegatario premorto a norma dell’art. 677 c.c.

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Cass. civ. n. 1318/1969

L’art. 675 c.c. ammette l’accrescimento tra collegatari solo quando sia stato legato un medesimo oggetto e solo quando dal testamento non risulti una contraria volontà del testatore. Pertanto, l’accrescimento poggia su una volontà anche presunta, del testatore presa in considerazione dalla legge e da questa desunta da determinati elementi obiettivi, quali: a), che la disposizione abbia uno stesso oggetto; b) che vi sia una pluralità di soggetti chiamati all’intero, in guisa che la chiamata dell’uno costituisca limitazione per l’altro, il quale altrimenti conseguirebbe l’intero; c) che la coniunctio re et verbis di tali chiamati sia fatta solidalmente, con una sola disposizione nello stesso testamento; d) che non vi sia distribuzione di parti fra gli onorati. L’accertare se nei singoli casi sussistano tali condizioni ed elementi, spetta insindacabilmente al giudice di merito, trattandosi di indagine di fatto, attinente alla ricostruzione della volontà espressa o presunta del testatore.

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