10 Gen Art. 688 — Casi di sostituzione ordinaria
Posted at 20:56h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo VI – Delle sostituzioni > Sezione I – Della sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all’erede istituito [ 691 c.c. ] altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità [ 463, 467, 480, 519, 523 c.c. ].
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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