Art. 688 – Codice civile – Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all'erede istituito [691 c.c.] altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità [463, 467, 480, 519, 523 c.c.].
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.