10 Gen Art. 698 — Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone [ 678 ] successivamente l’usufrutto [ 796 ], una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7710/2016
L’usufrutto successivo “improprio”, che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto “inter vivos” diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l’usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all’art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti.
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