Art. 1014 – Codice civile – Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall'articolo 979, l'usufrutto si estingue [1350 n. 5, 2814]:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona [1072, 1253];
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [1016, 1019].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2754/2018

La sentenza che accoglie l'azione di annullamento di un contratto di vendita della nuda proprietà di una quota di un bene immobile fa venir meno l'estinzione dell'usufrutto su di essa gravante a seguito di riunione, verificatasi in epoca successiva al negozio annullato, dell'usufrutto medesimo e della proprietà in capo alla medesima persona, non quale effetto dell'estensione dell'efficacia della pronuncia di annullamento al successivo contratto traslativo del diritto di usufrutto, né della reviviscenza del diritto di usufrutto, bensì quale conseguenza, discendente dalla natura costitutiva e dal valore retroattivo della sentenza di annullamento, della negazione dell'effetto della consolidazione ex art. 1014, n. 2, c.c.

Cass. civ. n. 482/2013

La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto "ex lege", non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 cod. civ. (Rigetta, App. Ancona, 25/03/2006).

Cass. civ. n. 14731/2000

Al diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n. 1) e 1026 c.c.

Cass. civ. n. 3811/1995

L'atto di esercizio idoneo ad escludere la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso può essere compiuto anche per mezzo di terzi, come il comodatario al quale il bene sia stato dato in godimento.