10 Gen Art. 2814 — Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull’usufrutto [ 2810 n. 2 ] si estinguono col cessare di questo [ 979, 1014 ]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario [ 1015 ] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [ 1014 n. 2 ], l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto [ 979, 1014 ], si estende alla piena proprietà [ 1815 ]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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