10 Gen Art. 2815 — Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta
Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente [ 2810 n. 4 ] si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione [ 2742 ]; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà [ 2814 ].
Nel caso di devoluzione [ 974 ] o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine [ 958 ], le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti [ 975 ], senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti [ 2763 ] . Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione [ 970 ], si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta [ 2814, 2816 ].
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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