10 Gen Art. 1016 — Perimento parziale della cosa
Posted at 20:24h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo V – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione > Capo I – Dell’usufrutto > Sezione IV – Estinzione e modificazioni dell’usufrutto
Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane [ 1018 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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