10 Gen Art. 1017 — Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Posted at 20:57h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo V – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione > Capo I – Dell’usufrutto > Sezione IV – Estinzione e modificazioni dell’usufrutto
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno [ 1000 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]