Art. 1000 – Codice civile – Riscossione di capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto [1998], è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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