10 Gen Art. 1000 — Riscossione di capitali
Posted at 20:48h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo V – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione > Capo I – Dell’usufrutto > Sezione II – Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto [ 1998 ], è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.
Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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