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Art. 1001 — Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

Art. 1001 — Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 699/1976

L’usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l’usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell’organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l’inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee.

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