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Art. 1002 — Inventario e garanzia

Art. 1002 — Inventario e garanzia

L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario [ 218 ] . Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia [ 278 ]. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori [ 324 ]. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto [ 796 ]; ma qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia [ 980, 1015 ].

L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni [ 982 ] prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1571/1995

Il nudo proprietario, ancorché abbia consentito che l’usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d’idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell’obbligo dell’usufruttuario di prestarla.

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