Art. 278 – Codice civile – Autorizzazione all’azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 215/1974

Il divieto di ricerca della paternità posto dall'art. 278 c.c. nei casi in cui sia vietato il riconoscimento, opera agli effetti della dichiarazione giudiziale della paternità e non quando il relativo accertamento sia necessario a fini diversi. (Nella specie, è stato ritenuto inoperante il divieto ai fini della pronunzia sulla domanda di separazione coniugale).