10 Gen Art. 218 — Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia > Sezione V – Del regime di separazione dei beni
Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge [ 217 ] è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario [ 1001 ss. c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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