14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 699 del 2 marzo 1976
Testo massima n. 1
L’usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l’usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell’organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l’inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee.
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Testo massima n. 2
La decadenza dell’usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell’art. 1015 c.c., riguarda i casi più gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell’usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelare a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l’esclusione dell’ipotesi di decadenza dell’usufrutto per abusi non impedisce l’applicabilità delle anzidette misure cautelati a carico dell’usufruttuario.
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