Art. 629 – Codice civile – Disposizioni a favore dell’anima

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648.

Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento [700].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 8386/1999

Poiché la cappella funeraria non è che un sepolcro, non può ritenersi che la disposizione testamentaria con la quale si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, abbia fine di culto o di religione e possa dunque essere considerata alla stregua di una disposizione per l'anima.

Cass. civ. n. 712/1972

Ai sensi dell'art. 629 secondo comma c.c., le disposizioni a favore dell'anima si considerano un onere a carico dell'erede (o del legatario). I chiamati alla successione legittima in presenza di un legato siffatto hanno interesse alla identificazione degli eredi ai fini dei pagamenti periodici per stabilire a chi spetti il possesso dei beni oggetto della disposizione, anche in relazione all'adempimento dell'onere.