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Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione

Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione

Il testatore può nominare [ 701 c.c. ] uno o più esecutori testamentari [ 629 c. 3 c.c. ] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare [ 702 c.c. ], altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente [ 708 c.c. ], salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio [ 710 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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