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Art. 794 — Onere illecito o impossibile

Art. 794 — Onere illecito o impossibile

L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante [ v. 788 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5983/1994

Agli effetti stabiliti dall’art. 794 c.c., la disposizione modale che accede ad una donazione deve essere valutata globalmente con riguardo anche agli elementi accidentali, quali il termine, che connotano o completano la prestazione dovuta dal donatario, per stabilire se la prestazione era impossibile ab origine o lo è diventata posteriormente alla donazione, nella quale ultima ipotesi perché l’onere possa essere ritenuto non apposto occorre che la causa dell’impossibilità della prestazione non sia imputabile al donatario obbligato.

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Cass. civ. n. 4560/1993

L’impossibilità dell’onere, che, ai sensi dell’art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente all’atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l’estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l’ipotesi, disciplinata dall’art. 793, Quarto comma, c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell’onere e quest’ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario.

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Cass. civ. n. 737/1977

È lecito il modus, apposto alla donazione di una somma di danaro, in base al quale il donatario è tenuto a servirsi della somma stessa per pagare il riscatto di suo padre, sequestrato da malviventi, poiché l’immoralità non concerne colui che deve versare il danaro per ottenere detto risultato, ma soltanto chi ne sarà l’
accipiens.

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