14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5983 del 22 giugno 1994
Testo massima n. 1
Agli effetti stabiliti dall’art. 794 c.c., la disposizione modale che accede ad una donazione deve essere valutata globalmente con riguardo anche agli elementi accidentali, quali il termine, che connotano o completano la prestazione dovuta dal donatario, per stabilire se la prestazione era impossibile ab origine o lo è diventata posteriormente alla donazione, nella quale ultima ipotesi perché l’onere possa essere ritenuto non apposto occorre che la causa dell’impossibilità della prestazione non sia imputabile al donatario obbligato.
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Testo massima n. 2
In caso di donazione gravata da un onere modale consistente nel compimento di un’opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per stabilire se l’adempimento dell’onere si risolva, ai sensi dell’art. 793, comma 2, c.c., in un pregiudizio economico per il donatario a causa della sua eccedenza sul valore della cosa donata, occorre avere riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta.
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