Art. 788 – Codice civile – Motivo illecito
Il motivo illecito [1345 c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità [626 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6016/2019
Per verificare la validità di una procura a donare in uno stato estero che la ammetta ai sensi dell'art. 60 della L. 31 maggio 1995, n. 218, altrimenti nulla ai sensi dell'art. 778 c.c., è necessario che questa sia concretamente e non solo potenzialmente diretta all'utilizzo in tale stato.
Cass. civ. n. 10576/2018
Il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile (nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata" della proprietà dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.