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Art. 1498 — Pagamento del prezzo

Art. 1498 — Pagamento del prezzo

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [ 1515 ] nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [ 1510 ] dove questa si esegue [ 1528 ].

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19920/2012

La disposizione del terzo comma dell’art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.

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Cass. civ. n. 1523/2000

La disposizione del comma 3 dell’articolo 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito nel domicilio del creditore, è operante, anche ai fini della competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti: la semplice autorizzazione all’agente del venditore a riscuotere il prezzo presso il compratore non opera lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore-creditore, poiché tale spostamento ha luogo solo se siffatta modalità di pagamento sia stata prevista convenzionalmente con carattere esclusivo e il venditore abbia rinunciato espressamente al foro previsto dagli articoli 1182 e 1498 c.c.

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Cass. civ. n. 2966/1999

L’uso invalso tra le parti di un contratto di vendita di pagare la merce successivamente al domicilio del compratore, al passaggio dell’agente del venditore per ritiro di ordini o consegne, non è inquadrabile tra gli usi diversi, che a norma dell’art. 1498, secondo comma, c.c. consentono al compratore, per determinati affari, di non pagare il prezzo del bene nel luogo ove si esegue la consegna di esso, perché questi sono usi normativi, ossia costituiscono norme non scritte, sussidiarie e integrative, derivanti da una pratica costante e generale, attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica, e non interpretativi, perché non hanno la funzione di chiarire o integrare la volontà negoziale. Né in tali prassi è sufficiente per configurare la pattuizione prevista dal primo comma dell’art. 1498 c.c. e quindi per modificare il forum destinatae solutionis,
che è il domicilio del venditore, se non è convenuto che essa costituisce modalità di pagamento esclusiva, e il venditore contestualmente non rinuncia al foro previsto dal terzo comma dell’art. 1498 c.c., ovvero dell’art. 1182 c.c.

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Cass. civ. n. 4362/1995

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cosiddette ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall’art. 1182, comma 3, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell’art. 1498, ultimo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 6263/1982

Qualora resti inosservato il patto che preveda il pagamento del prezzo della vendita contestualmente alla consegna della cosa presso il compratore, riprende vigore, anche ai fini della competenza territoriale, il disposto dell’art. 1498, ultimo comma, c.c., sull’individuazione del domicilio del venditore quale luogo dell’adempimento.

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Cass. civ. n. 3215/1982

Qualora sia convenuto il pagamento di una fornitura di merce a mezzo tratta domiciliata presso il debitore, al fine di considerare tale facilitazione come mezzo esclusivo di soddisfacimento è necessario un preciso accordo delle parti che, comunque, si caduca nel caso di mancato pagamento dei titoli, con la conseguente reviviscenza, per quanto concerne la competenza territoriale, della regola generale che fissa nel domicilio del venditore il luogo del pagamento del prezzo.

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Cass. civ. n. 397/1982

La clausola relativa al pagamento «in contanti» contenuta in un contratto di compravendita attiene al mezzo e non all’epoca del pagamento, con la conseguenza che la stessa deve essere interpretata nel senso che il prezzo deve essere versato in denaro e non anche che ciò debba avvenire contestualmente alla consegna della cosa venduta.

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Cass. civ. n. 1097/1981

In un contratto di compravendita, della clausola con la quale è stabilita la decadenza del termine di pagamento per il caso che il compratore rinvii l’esecuzione del contratto, il venditore può avvalersi soltanto durante il periodo in cui la mancata consegna della cosa sia ricollegabile al colpevole comportamento della controparte e non pure allorché, dopo l’accordata proroga del termine per l’esecuzione del contratto, il compratore è in condizione di accettare la consegna e non la rifiuti, dovendo in tal caso il pagamento avvenire al momento della consegna stessa e nel luogo dove questa si esegue, ai sensi dell’art. 1498 cpv. c.c.

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Cass. civ. n. 992/1981

Qualora l’obbligazione dedotta in giudizio concerna il pagamento del prezzo di merce venduta e consegnata e la modalità di pagamento a mezzo tratta non sia prevista in fattura con carattere di esclusività e con correlativa rinuncia espressa del venditore-creditore al foro previsto dagli artt. 1498, comma terzo, e 1182, comma terzo c.c., tale modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al debitore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale e non comporta sostituzione del luogo del pagamento del prezzo (domicilio del venditore) con quello di presentazione della cambiale (art. 44, comma primo, legge cambiaria). Pertanto, in caso di mancato pagamento della cambiale da parte del debitore nella sua sede, l’obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del venditore.

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Cass. civ. n. 6133/1980

Il luogo di pagamento del prezzo indicato dall’art. 1498, ultimo comma, c.c. nel domicilio del venditore, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1182, comma terzo, c.c., è sostituito dal luogo in cui; a norma dell’art. 44 della legge cambiaria va presentata la cambiale, solo quando la clausola con cui si autorizza il venditore-creditore, a emettere tratte a copertura del credito per il prezzo prevede tale modalità di pagamento con carattere esclusivo, mentre la sostituzione non avviene quando manchi tale previsione, giacché, in tal caso quella modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale.

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Cass. civ. n. 3614/1977

La pattuizione derogatoria alla regola che il pagamento del prezzo della vendita deve avvenire al domicilio del venditore, con la conseguente modifica del luogo di esecuzione del contratto ai fini della competenza per territorio, deve risultare in modo espresso ed inequivoco e non può, quindi, essere desunta dalla sola circostanza che il pagamento di un acconto sia avvenuto nel domicilio del compratore.

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Cass. civ. n. 2818/1975

Nella compravendita di cose mobili da trasportare (cosiddetta vendita da piazza a piazza), il pagamento del prezzo deve avvenire, in mancanza di patto od uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore; questo luogo, pertanto, va considerato come locus destinatae solutionis, al fine della determinazione della competenza per territorio.

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Cass. civ. n. 490/1974

La regolamentazione dei pagamenti da farsi all’estero nelle relazioni commerciali e, in genere, nei negozi che causano spostamenti di valuta dall’Italia verso paesi esteri, regolamentazione volta a tutelare interessi pubblici generali, non comporta modificazioni del principio che, in mancanza di diverso patto negoziale, il pagamento del prezzo di una compravendita, se non deve essere fatto al momento della consegna, va fatto al domicilio del venditore. Che per eseguire, poi, siffatto pagamento si debbano impiegare, in applicazione di norme cogenti, determinati procedimenti di trasmissione della valuta è cosa che non incide sulla disciplina privatistica della compravendita, quale risulta dai patti del contratto e dalla legge che regola lo specifico contratto.

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Cass. civ. n. 3209/1973

La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell’obbligo di pagamento di una somma di danaro rimane valida soltanto per l’ipotesi dell’adempimento, nel mentre per quella di inadempimento, seguito da azione giudiziale, riprende vigore sostitutivo il regolamento legale del luogo di pagamento dettato dall’art. 1498 c.c. nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

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