14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1523 del 11 febbraio 2000
Testo massima n. 1
La disposizione del comma 3 dell’articolo 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito nel domicilio del creditore, è operante, anche ai fini della competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti: la semplice autorizzazione all’agente del venditore a riscuotere il prezzo presso il compratore non opera lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore-creditore, poiché tale spostamento ha luogo solo se siffatta modalità di pagamento sia stata prevista convenzionalmente con carattere esclusivo e il venditore abbia rinunciato espressamente al foro previsto dagli articoli 1182 e 1498 c.c.
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