14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19920 del 14 novembre 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
La disposizione del terzo comma dell’art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.
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