Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1097 del 23 febbraio 1981

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1097 del 23 febbraio 1981

Testo massima n. 1

In un contratto di compravendita, della clausola con la quale è stabilita la decadenza del termine di pagamento per il caso che il compratore rinvii l’esecuzione del contratto, il venditore può avvalersi soltanto durante il periodo in cui la mancata consegna della cosa sia ricollegabile al colpevole comportamento della controparte e non pure allorché, dopo l’accordata proroga del termine per l’esecuzione del contratto, il compratore è in condizione di accettare la consegna e non la rifiuti, dovendo in tal caso il pagamento avvenire al momento della consegna stessa e nel luogo dove questa si esegue, ai sensi dell’art. 1498 cpv. c.c.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze