14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3614 del 8 agosto 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
La pattuizione derogatoria alla regola che il pagamento del prezzo della vendita deve avvenire al domicilio del venditore, con la conseguente modifica del luogo di esecuzione del contratto ai fini della competenza per territorio, deve risultare in modo espresso ed inequivoco e non può, quindi, essere desunta dalla sola circostanza che il pagamento di un acconto sia avvenuto nel domicilio del compratore.
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