Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3215 del 27 gennaio 1982

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3215 del 27 gennaio 1982

Testo massima n. 1

Qualora sia convenuto il pagamento di una fornitura di merce a mezzo tratta domiciliata presso il debitore, al fine di considerare tale facilitazione come mezzo esclusivo di soddisfacimento è necessario un preciso accordo delle parti che, comunque, si caduca nel caso di mancato pagamento dei titoli, con la conseguente reviviscenza, per quanto concerne la competenza territoriale, della regola generale che fissa nel domicilio del venditore il luogo del pagamento del prezzo.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze