14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 397 del 21 gennaio 1982
Posted at 16:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
La clausola relativa al pagamento «in contanti» contenuta in un contratto di compravendita attiene al mezzo e non all’epoca del pagamento, con la conseguenza che la stessa deve essere interpretata nel senso che il prezzo deve essere versato in denaro e non anche che ciò debba avvenire contestualmente alla consegna della cosa venduta.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]