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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 397 del 21 gennaio 1982

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 397 del 21 gennaio 1982

Testo massima n. 1

La clausola relativa al pagamento «in contanti» contenuta in un contratto di compravendita attiene al mezzo e non all’epoca del pagamento, con la conseguenza che la stessa deve essere interpretata nel senso che il prezzo deve essere versato in denaro e non anche che ciò debba avvenire contestualmente alla consegna della cosa venduta.

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