10 Gen Art. 1497 — Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6596/2016
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di “aliud pro alio” che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un “aliud pro alio” ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Cass. civ. n. 26953/2008
In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricompreso in tale istituto la consegna, da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a sequestro penale in quanto munito di un motore rubato).
Cass. civ. n. 18859/2008
Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della “res” promessa e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. (La S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto ritenendo che, poiché nella specie, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, era stato pur sempre allo stesso consegnato un fondo agricolo sfruttato effettivamente perla conduzione agricola, doveva escludersi che si era di fronte alla consegna di “aliud pro alio”).
Cass. civ. n. 1092/2007
In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente per la assoluta inidoneità dei contenitori di cartone utilizzati per il trasporto di uva, giunta a destinazione schiacciata e deteriorata, ritenendo non accertato che la venditrice fosse a conoscenza dell’uso al quale i medesimi contenitori dovevano essere destinati; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano compiuto, alla stregua degli elementi acquisiti, la necessaria indagine in ordine alla volontà dei contraenti circa lo specifico contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti e, in particolare, di quella a carico della venditrice).
Cass. civ. n. 7561/2006
La vendita di aliud pro alio (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell’inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colpa rileva soltanto ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 10922/2005
In tema d’interpretazione della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione dando al rapporto dedotto in giudizio il nomen iuris anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il petitum e la causa petendi azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto; pertanto, incorre nel vizio d’extrapetizione la decisione che, in presenza di una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta, accolga la domanda, ritenendo la cosa – sulla base dell’esame di corrispondenza intercorsa fra le parti – priva delle qualità pattuite per l’uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi – che ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore – l’azione di cui all’art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall’art. 1453 c.c., postula che l’inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell’alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell’ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l’indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all’uso al quale la stessa è «normalmente» destinata. (Nella specie la sentenza impugnata, nell’accogliere la domanda di risoluzione della vendita di un impianto telefonico intercomunicante nello stabilimento industriale dell’acquirente perché privo della segretezza interna delle comunicazioni, aveva ritenuto che tale requisito non configurasse un vizio dell’apparecchiatura, come dedotto dall’attrice a fondamento dell’azione, ma rientrasse fra le qualità essenziali pattuite dai contraenti in relazione alla specifica destinazione d’uso dell’impianto).
Cass. civ. n. 14586/2004
In tema di compravendita, qualora la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita — in quanto, appartenendo a un genere diverso, si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico — sociale del bene venduto — ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualità promesse ma della consegna di aliud pro alio che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ricorresse la vendita di aliud pro alio avendo il venditore consegnato dei macchinari diversi per modello, provenienza e prestazioni da quelli pattuiti).
Cass. civ. n. 2712/1999
I vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dall’ipotesi di consegna di aliud pro alio che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c. la quale ricorre quando la diversità fra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale).
Cass. civ. n. 4657/1998
Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero o meno essenziali per l’uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari, e pertanto, se è dimostrato che le dimensioni di un veicolo sono state pattuite per consentirne il passaggio nell’autorimessa dell’acquirente, è superfluo accertarne l’idoneità alla circolazione.
Cass. civ. n. 244/1997
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall’ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (il giudice di merito aveva ritenuto trattarsi di vizi redibitori in una fattispecie in cui i difetti di alcune resistenze elettriche consegnate erano inerenti al processo di produzione o di fabbricazione ed aveva escluso l’ipotesi della consegna dell’
aliud pro alio, in quanto la merce stessa apparteneva al genere ordinato dall’acquirente ed il riscontrato difetto di funzionalità era risultato rimediabile attraverso il procedimento di «essicazione» appositamente prescritto dalla casa costruttrice per rimuoverlo e ricondurre l’anomalia in percentuali ammissibili. La S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha confermato la pronuncia del merito).
Cass. civ. n. 3550/1995
La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 593/1995
In tema di vendita il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio — che dà luogo all’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex artt. 1490 e 1497 — e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest’ultimo ad ampliare l’ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contratto, in relazione ai bisogni dell’acquirente, in particolare nel caso di vendita di prodotti naturali nei quali l’origine o la varietà sono frequentemente più significativi del mero richiamo al genus. (Nella specie, erano state consegnate all’acquirente delle piantine di arancio di una varietà diversa e meno pregiata di quella pattuita; si da incidere sulla stessa commerciabilità del prodotto nella zona in cui le piante erano state acquistate in vista del loro impianto in un agrumeto).
Cass. civ. n. 4681/1992
Quando la compravendita abbia ad oggetto una cosa mobile infungibile o già determinata in contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella presentata a campione al momento della conclusione del contratto, rispondendo ciò all’intento dell’acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola del contratto, trattandosi di una qualità promessa quantunque solo implicitamente, con la conseguenza che, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde non con la garanzia per vizi o per la consegna di aliud pro alio,
ma a norma dell’art. 1497 c.c. per la mancanza di detta essenziale qualità, senza che rilevi che la cosa usata possa servire per l’uso al quale era destinata non presentando difetti funzionali in relazione all’impiego prefissosi dal compratore, che, pertanto, è facultato a proporre l’azione di risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 6596/1986
L’accettazione della merce da parte del compratore non impedisce di eccepire in seguito che le cose consegnate dal venditore sono diverse da quelle oggetto del contratto, se di tale diversità l’acquirente si sia reso conto successivamente alla consegna. Pertanto, non vi è alcuna incompatibilità tra l’azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio e l’avvenuta accettazione delle cose comprate.
Cass. civ. n. 1261/1981
Sussiste il vizio redibitorio — di cui all’art. 1490 cod. civ. — qualora esso concerna il processo di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta e comporti l’inidoneità della stessa per l’uso al quale era destinata ovvero un’apprezzabile diminuzione di valore; vi è invece la mancanza di qualità — di cui all’art. 1497 cod. civ. — qualora la cosa venduta per sua natura, per gli elementi che la compongono o per le caratteristiche strutturali appartenga ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto. (Nella specie, è stato reputato vizio redibitorio e non mancanza di qualità di «patate da semina» il fatto che esse, a causa di uno stato sanitario imperfetto dell’organo di moltiplicazione, non erano germogliate).
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