Cass. civ. n. 4657 del 8 maggio 1998

Testo massima n. 1


Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero o meno essenziali per l'uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari, e pertanto, se è dimostrato che le dimensioni di un veicolo sono state pattuite per consentirne il passaggio nell'autorimessa dell'acquirente, è superfluo accertarne l'idoneità alla circolazione.

Testo massima n. 2


Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dal momento dell'acquisita certezza dell'esistenza di essi ed è posto nell'interesse del compratore, si che questi può rilevare la mancanza di qualità promesse all'atto del ritiro della cosa, pur se a tale momento ha soltanto il sospetto dell'inutilizzabilità concreta - nella specie veicolo di dimensioni diverse da quelle pattuite per custodirlo in garage - mentre l'immediatezza della denuncia al venditore - volta a consentirgli di rimediare con sollecitudine - comporta che questi, ove destinatario del suddetto rilievo anticipato, risulti tutelato ancor più sollecitamente e pertanto è irrilevante che la successiva verifica, da parte del compratore, della fondatezza del dubbio, sia tardiva.