10 Gen Art. 1273 — Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [ 1411 ].
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [ 1230, 1268, 1272, 1274 ].
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta [ 1413 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1758/2012
La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l’originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l’effetto di degradare l’obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante.
Cass. civ. n. 1352/2012
L’atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l’altrui convenzione ovvero, nell’eventualità che sia ancora da stipulare, l’autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti. Nell’accollo liberatorio, l’accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell’art. 1273, secondo comma, c.c., va compiuto previa verifica dell’esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un’autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l’accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione.
Cass. civ. n. 9982/2004
Nell’accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall’articolo 1268, secondo comma, c.c., l’obbligazione dell’accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato.
Cass. civ. n. 4604/2000
L’accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando, invece, manca l’adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.
Cass. civ. n. 8044/1997
Nell’accollo semplice (o interno) il terzo accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l’adempimento dell’obbligazione, sicché il terzo accollante ed il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l’impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di mancata osservanza dell’obbligo, risponde dell’inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore terzo estraneo dell’accollo.
Cass. civ. n. 5403/1983
Nell’accollo la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore e non può desumersi da un comportamento tacito del medesimo.
Cass. civ. n. 4618/1983
Nel nostro ordinamento, accanto all’accollo privativo ed a quello cumulativo, è configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtù del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell’accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d’estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento. Situazioni queste in alcune delle quali — ove s’individui la nascita, a favore del debitore accollato, d’un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti dell’accollante — è ravvisabile una tipica donazione obbligatoria.
Cass. civ. n. 2855/1983
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito del primo, ma il creditore non aderisca alla stipulazione in suo favore, si ha un accollo cosiddetto semplice o ad efficacia interna, in quanto la convenzione ha effetto soltanto fra le parti senza alcuna liberazione dell’originario debitore, ancorché sia stata stipulata una condizione in tal senso, atteso che la liberazione dell’accollato è prevista solo quando l’accollatario aderisce ad una convenzione in cui essa sia espressamente pattuita, ovvero quando, nell’aderire ad una convenzione che non la contenga, l’accollatario dichiara espressamente di liberare il debitore originario.
Cass. civ. n. 1180/1982
La disciplina dell’art. 1273 c.c., che regola l’accollo esterno destinato a produrre effetto nei confronti del creditore, il quale è chiamato ad aderirvi, non è invocabile in relazione all’accollo interno, la cui regolamentazione, risolvendosi esso nell’assunzione di un’obbligazione mediante una convenzione, dotata di efficacia circoscritta alle parti, alla quale il creditore rimane estraneo, risulta, invece, dal contenuto della volontà manifestata dalle parti medesime che nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, ben possono convenire l’accollo di un debito non ancora accertato nel quantum o di un debito futuro; l’interpretazione di detta volontà si risolve in un accertamento di fatto, che, ove condotto con coerente e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 2804/1977
In tema di accollo cumulativo, il privilegio generale che assiste il credito verso il debitore originario non può essere fatto valere nei confronti del terzo accollante, la cui obbligazione, ancorché collegata e solidale con quella dell’accollato, trae origine da una autonoma e distinta causa negoziale.
Cass. civ. n. 1850/1976
Nell’accollo semplice, nei rapporti interni fra l’accollante e l’accollato, è preminente la pattuizione con la quale il nuovo debitore assume l’obbligo di corrispondere al creditore la prestazione dovuta dall’originario debitore; il mancato assolvimento di tale obbligo è regolato dalla normativa che disciplina l’inadempienza contrattuale in genere, e, quindi, dà luogo al risarcimento dei danni, se l’obbligato non prova che l’inadempimento o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Cass. civ. n. 3301/1975
In base al rapporto di accollo, una volta accertata la inadempienza dei soggetto che si è accollato il debito, il debitore originario non liberato verso il creditore ha diritto di essere indennizzato per l’obbligazione insoluta, se, in relazione ai patti inerenti al rapporto di provvista, gli erano stati corrisposti i mezzi per estinguere l’obbligazione.
Cass. civ. n. 2755/1975
Qualora sia stato stipulato un accollo, con dichiarazione del creditore di liberare l’originario debitore, nel quale quest’ultimo si sia obbligato a restituire all’accollante, a scadenza dilazionata e con gli interessi, la somma pagata dal creditore, gli effetti del negozio si esauriscono nell’assunzione del debito originario da parte dell’accollante e nell’obbligo del debitore originario di pagare alla scadenza la somma pattuita con gli interessi, senza che rilevi l’effettivo pagamento del debito originario da parte dell’accollante, senza, cioè, che il debitore originario possa sottrarsi al pagamento di quanto dovuto all’accollante, eccependo il mancato adempimento di quest’ultimo verso il creditore.
Cass. civ. n. 4109/1974
Poiché l’accollo determina una modificazione soggettiva dell’obbligazione, della quale, pertanto, postula la sussistenza, ne consegue che l’art. 1273 c.c., nel prevedere l’assunzione di un debito altrui e l’adesione del creditore, presuppone che il debito (e quindi il creditore) debbono preesistere all’accollo. Non è, pertanto, ipotizzabile l’accollo di un debito futuro. La convenzione con cui un soggetto si impegna ad assumere i futuri, eventuali debiti di un altro, integra l’ipotesi della promessa di accollo, la quale è un negozio preliminare in cui la prestazione dedotta è costituita dall’obbligo di accollarsi il debito.
Cass. civ. n. 3113/1969
L’accollo, configurandosi in ogni sua specie come una tipica applicazione del contratto a favore di terzi, postula come tale la chiara e specifica intenzione dei contraenti di attribuire al terzo il diritto di esigere il vantaggio stipulato a suo favore.
Cass. civ. n. 305/1969
La delegazione di pagamento è un rapporto con pluralità di soggetti (c.d. trilatero, cioè con partecipazione fin dall’origine del debitore delegante, del nuovo debitore delegato, e del creditore delegatario) nel quale il delegante impartisce ad un terzo, il delegato, l’ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore. L’accollo consiste invece nell’assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante e il terzo accollato, il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, il quale peraltro può successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo. Anche la convenzione avente ad oggetto l’assunzione di un debito altrui, stipulata tra due soggetti estranei al rapporto tra debitore e creditore (contratto a favore di terzi), può assumere i caratteri tipici di un negozio di accollo, qualora alla convenzione aderisca il debitore, perché per il principio dell’autonomia negoziale, è possibile che al negozio di accollo partecipi, con l’assuntore del debito e con il debitore, anche un terzo che abbia interesse all’assunzione del debito altrui.
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