14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4109 del 9 dicembre 1974
Testo massima n. 1
Poiché l’accollo determina una modificazione soggettiva dell’obbligazione, della quale, pertanto, postula la sussistenza, ne consegue che l’art. 1273 c.c., nel prevedere l’assunzione di un debito altrui e l’adesione del creditore, presuppone che il debito [ e quindi il creditore ] debbono preesistere all’accollo. Non è, pertanto, ipotizzabile l’accollo di un debito futuro. La convenzione con cui un soggetto si impegna ad assumere i futuri, eventuali debiti di un altro, integra l’ipotesi della promessa di accollo, la quale è un negozio preliminare in cui la prestazione dedotta è costituita dall’obbligo di accollarsi il debito.
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