Cass. civ. n. 9371 del 21 aprile 2006

Testo massima n. 1


L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo.

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