Cass. civ. n. 5403 del 19 agosto 1983
Testo massima n. 1
Nell'accollo la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore e non può desumersi da un comportamento tacito del medesimo.
Nell'accollo la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore e non può desumersi da un comportamento tacito del medesimo.