Cass. civ. n. 8044 del 26 agosto 1997

Testo massima n. 1


Nell'accollo semplice (o interno) il terzo accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento dell'obbligazione, sicché il terzo accollante ed il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore terzo estraneo dell'accollo.

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