10 Gen Art. 1413 — Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9787/1999
In tema di contratto a favore del terzo la norma dell’art. 1413 c.c., laddove prevede l’opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, comprende fra tali eccezioni anche l’inadempimento dello stipulante a quel contratto.
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